Tirocini FormativiL’articolo 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell’ufficio.
Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell’attività di assistenza.
Il magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti.
Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l’attività svolta in relazione allo stage formativo.
Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.
Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell’ufficio giudiziario.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l’accesso ai sistemi informatici ministeriali.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Si comunica che, a decorrere dal 17 gennaio 2022, gli aspiranti al tirocinio ex art. 73 DL 69/13 (e alla borsa di studio) dovranno inserire le domande esclusivamente attraverso il nuovo applicativo raggiungibile al seguente indirizzo: https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/ La manualistica per l'utilizzo dell'applicativo è reperibile on-line al predetto indirizzo o sul sito del Ministero di Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_4_3.page sotto la voce "Come fare per").