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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Notizie per le vittime di Reato

La persona offesa può nominare un difensore, che fornirà l’ assistenza tecnica in ogni fase del procedimento e potrà offrire tutte le informazioni utili per la migliore tutela dei propri interessi. La persona offesa, ove abbia nominato un difensore, può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall’ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 115/2002). Nel caso in cui si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito.
Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (art. 90 c.p.). Qualora abbia nominato un difensore, si considera domiciliata presso lo stesso e le notificazioni sono eseguite con consegna al difensore.
La persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, personalmente o a mezzo del procuratore speciale. La querela può essere presentata anche ad un agente consolare all’estero (v. artt. 333, 336 e ss. c.p.p.).
Il querelante ha l’obbligo di dichiarare od eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento; la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. qualora non abbia provveduto alla dichiarazione od elezione di domicilio all’atto di presentazione della querela, ha facoltà di provvedere anche successivamente nelle forme previste dall’ art. 153 bis c.p.p.; ha l’obbligo, nel caso di mutamento del domicilio dichiarato od eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’ autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; se ha nominato un difensore, si considera domiciliato presso lo stesso e le notificazioni avvengono con consegna al difensore; se non ha nominato un difensore, le notificazioni sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’ art. 148 comma 4, presso il domicilio dichiarato od eletto. se non ha nominato un difensore e non ha dichiarato od eletto domicilio o ha reso una dichiarazione insufficiente od inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito presso la segreteria per Pubblico Ministero procedente o nella cancelleria del Giudice.
La mancata comparizione, senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela, all’ udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone, comporta la remissione tacita di querela ( art. 152 terzo comma nr.1 c.p.),salvo le eccezioni previste dal 4°comma dello stesso articolo. La partecipazione del querelante ad un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela (art. 152 terzo comma nr.2 c.p.).
L’ordinamento prevede la possibilità di presentare querela ad un agente consolare all’estero (art. 336 c.p.p.) e di procedere all’escussione della persona offesa residente all’estero mediante rogatoria internazionale.
Nel caso in cui deve procedere all’audizione di una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l’autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo si procede quando la persona offesa, che intende partecipare all’udienza, ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti (art. 143 bis c.p.p.); nelle ipotesi in cui la denuncia o la querela è presentata presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 ter disp. att. c.p.p.).
La persona offesa potrà richiedere dettagliate informazioni alla polizia giudiziaria sulla presenza nel territorio di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e alle case rifugio presenti nel circondario del Tribunale di Rimini. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla persona offesa di particolari categorie di reati (tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone e atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009 e successive modificazioni). Per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio la persona si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La persona offesa ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (alla loro operatività nei tempi previsti dagli artt.92 e 93 disposizioni transitorie decreto legislativo 150/22). La partecipazione del querelante ad un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela (art. 152 terzo comma c.p.).
La persona offesa ha diritto di richiedere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335, commi 1 e 2, c.p.p., ad eccezione dei casi previsti dalla legge. la persona offesa può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria procedente per segnalare eventuali violazioni di propri diritti.
La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari, che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge, quali la facoltà di presentare memorie (artt. 121 e ss. c.p.p.) ed indicare elementi di prova (ad esclusione del giudizio di cassazione), di richiedere di essere informata in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.), di richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.). ha diritto di partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.) e di nominare consulenti tecnici di parte. può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) e riceve notifica dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata, con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza può prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare (art. 398 c.p.p.), ha diritto ad assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona, negli altri casi può assistere previa autorizzazione del giudice (art. 401 c.p.p.).
La persona offesa ha la facoltà di richiedere l’adozione di provvedimenti e misure volte alla tutela della sua integrità psicofisica. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, ella ha diritto di essere informata sulla modifica o la cessazione delle misura cautelari applicate all’indagato o all’imputato (art. 299 c.p.p.). Inoltre, ai sensi dell’art. 90 ter c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona è data, con l'ausilio della polizia giudiziaria, tempestiva notizia alla persona offesa, che ne faccia richiesta, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell’ipotesi di cui all'articolo 299 c.p.p., il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. La persona offesa, se teme per la sua incolumità, può segnalare l’esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti dagli atti.
La persona offesa può richiedere di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento presentata dal Pubblico Ministero, in modo da poter presentare atto di opposizione. In caso di delitti commessi con violenza alla persona tale avviso è comunque dovuto (art. 408, comma 3 bis, c.p.p.). In ogni caso, quando riceve notifica della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato può, se lo richiede, prendere visione degli atti ed estrarne copia e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 408 c.p.p.).
Il Pubblico Ministero può chiedere l’ archiviazione anche per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.): in tal caso avvisa obbligatoriamente la persona offesa che può rappresentare, nei dieci giorni successivi, le specifiche ragioni di dissenso.
Per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento può essere definito, prima della condanna, con remissione di querela (art. 152 c.p. e ss.), la quale estingue il reato. La mancata comparizione, senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela, all’ udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone, comporta la remissione tacita di querela (art. 152 terzo comma nr.1 c.p.), salvo le eccezioni previste dal 4°comma dello stesso articolo.
La persona offesa ha diritto ad essere avvisata, nei casi previsti dalla legge, della data e del luogo del processo nonché del reato di cui risponde l’imputato (art. 419 c.p.p., art. 429, co. 4, c.p.p., art. 552, co. 3, c.p.p.) e, ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto.
Quando si celebra un processo penale la parte offesa che si ritenga danneggiata dal commesso reato, può chiedere il risarcimento in quella sede e partecipare attivamente al processo, anche con l’indicazione di testimoni e con la presentazione di elementi di prova, consulenze e memorie, attraverso la costituzione di parte civile, che richiede l’assistenza di un difensore (artt. 74 e ss. c.p.p.). Alternativamente alla costituzione di parte civile nel processo penale, può instaurare un procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito innanzi al tribunale civile, il cui esito sarà peraltro indipendente dal procedimento penale, salvo che al momento dell'instaurarsi del processo civile, nel giudizio penale non sia già stata pronunciata sentenza di primo grado o vi sia già stata costituzione di parte civile (in tale ultimo caso, tacitamente revocata, art. 82 c.p.p.).
Nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al Tribunale secondo quanto disposto dagli artt. 45 e ss. D.P.R. 115/2002; se non conosce la lingua italiana ha diritto all’ assistenza di un interprete come da precedente punto sub d).
L’imputato può chiedere la sospensione del processo, con messa alla prova (art. 168 bis c.p.p.), nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 c.p.p. Il giudice, qualora ne sussistano i presupposti, dispone la misura con ordinanza, su richiesta dell'imputato, qualora vi sia il consenso del pubblico ministero (art. 463-ter c.p.p.), sentita la persona offesa, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La persona offesa può proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7 c.p.p.. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p. (art. 428 c.p.p.).
La persona offesa, anche se non costituita parte civile, può presentare richiesta motivata al P.M. di proporre impugnazione della sentenza ad ogni effetto penale.
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