La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille, in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati, tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all’art. 3, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito o, se il caso lo richiede, l’identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato. La legalizzazione viene effettuata in Procura per gli atti notarili o autenticati da notaio e per gli atti e certificati rilasciati dagli Uffici Giudiziari del circondario di Rimini. Per tutti gli atti non sottoscritti da notaio o da funzionari del Ministero della Giustizia occorre rivolgersi alla Prefettura competente.
Direttamente l'interessato (la richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata) che deposita l’atto originale da legalizzare direttamente in cancelleria.
L’utenza dovrà depositare le richieste presso lo sportello del casellario giudiziale. Le richieste saranno evase dopo due giorni utili dalla ricezione, tranne quelle per casi particolarmente urgenti.
Deposito dell’atto originale da legalizzare.